IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la richiesta avanzata dal presidente della giunta regionale del Piemonte, n. 7224 in data 3 agosto 1994 con la quale, veniva segnalata una esigenza globale di L. 70.000.000.000 di cui L. 15.500.000.000 per interventi di estrema urgenza allo scopo di eliminare situazioni di grave pericolo determinato da dissesti idrogeologici nelle zone della regione meglio specificate nella relazione allegata nella citata nota del 3 agosto 1994; Vista la documentazione inviata dalla regione Piemonte con la nota n. 7409 del 9 agosto 1994, a seguito degli accordi intrapresi con il Dipartimento della protezione civile nella riunione del giorno 5 agosto 1994, con la quale vengono meglio precisate le localita' ove appare inderogabilmente necessario intervenire con assoluta urgenza allo scopo di evitare che al verificarsi delle imminenti piogge estivo-autunnali tali dissesti possano determinare gravi ed irreparabili danni alle persone ed alle cose minacciate dagli stessi dissesti idrogeologici; Considerato che le localita' indicate nella succitata lettera della regione n. 7409 del 9 agosto 1994, sono le seguenti: 1) comune di Groscavallo - situazione di rischio a monte e a valle di Forno Alpi Graie; 2) Valle Soana - situazione di generale dissesto idrogeologico del torrente Soana; 3) comune di Novalese - situazione di dissesto dei rii Mardarello e Claretto; 4) comune di Borgofranco d'Ivrea - situazione di rischio sulla frana in localita' Baio Dora; Atteso che con la suddetta nota n. 7409 del 9 agosto 1994 della regione Piemonte si richiede, altresi', allo scopo di poter eseguire gli interventi richiesti, ancor prima, come gia' detto, del verificarsi delle imminenti precipitazioni stagionali, che tali interventi vengano dichiarati di pubblica incolumita' urgenti ed indifferibili, e di poter derogare alle disposizioni di seguito indicate: regio decreto n. 523/1904 "testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", per quanto riguarda le procedure connesse all'asportazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale consentendo lo stoccaggio dei materiali estratti dagli alvei per motivazioni idrauliche in luogo diverso da quelli demaniali, fermi restando gli obblighi di legge sui canoni; legge n. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", limitatamente alle competenze dell'autorita' di bacino per il Po in merito alle direttive riguardanti l'estrazione di materiali dai corsi d'acqua; legge n. 431/1985 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 312/1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", con riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 all'art. 82 "Beni ambientali", in merito all'autorizzazione dell'intervento con decreto della giunta regionale; legge regionale n. 54/1975 "Interverti regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idrauliche forestali, opere idrauliche di competenza regionale", limitatamente alle norme di programmazione; legge regionale n. 18/1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici", limitatamente alle norme di programmazione; legge regionale n. 20/1989 "Norme in materia di tutela di beni culturali ambientali e paesistici"; legge regionale n. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici"; Considerato che le situazioni prospettate presentano effettivamente una grave minaccia per l'integrita' fisica di persone o cose e che pertanto sussiste l'urgenza, rappresentata dalla predetta regione, di intervenire allo scopo di evitare situazioni di pericolo o di maggiori danni; Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma ed in particolare alle disposizioni sopraindicate, nonche' al decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. 1. Allo scopo di evitare piu' gravi e maggiori danni a persone o cose, il presidente della regione Piemonte e' autorizzato a compiere tutte le opere e gli interventi urgenti e necessari nelle seguenti localita': comune di Groscavallo - situazione di rischio a monte e a valle di Forno Alpi Graie; Valle Soana - situazione di generale dissesto idrogeologico del torrente Soana; comune di Novalesa - situazione di dissesto dei rii Mardarello e Claretto; comune di Borgofranco d'Ivrea - situazione di rischio sulla frana in localita' Baio Dora. 2. I lavori da eseguirsi nelle suddette localita' sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.