IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la richiesta avanzata dal presidente della  giunta  regionale
del  Piemonte,  n.  7224  in  data 3 agosto 1994 con la quale, veniva
segnalata una  esigenza  globale  di  L.  70.000.000.000  di  cui  L.
15.500.000.000  per  interventi  di  estrema  urgenza  allo  scopo di
eliminare  situazioni  di  grave  pericolo  determinato  da  dissesti
idrogeologici  nelle  zone  della  regione  meglio  specificate nella
relazione allegata nella citata nota del 3 agosto 1994;
  Vista la documentazione inviata dalla regione Piemonte con la  nota
n.  7409 del 9 agosto 1994, a seguito degli accordi intrapresi con il
Dipartimento della protezione civile  nella  riunione  del  giorno  5
agosto  1994,  con la quale vengono meglio precisate le localita' ove
appare inderogabilmente necessario intervenire con  assoluta  urgenza
allo  scopo  di  evitare  che  al  verificarsi delle imminenti piogge
estivo-autunnali  tali  dissesti   possano   determinare   gravi   ed
irreparabili  danni alle persone ed alle cose minacciate dagli stessi
dissesti idrogeologici;
  Considerato che le localita' indicate nella succitata lettera della
regione n. 7409 del 9 agosto 1994, sono le seguenti:
   1) comune di Groscavallo - situazione di rischio a monte e a valle
di Forno Alpi Graie;
   2) Valle Soana - situazione di generale dissesto idrogeologico del
torrente Soana;
   3) comune di Novalese - situazione di dissesto dei rii  Mardarello
e Claretto;
   4)  comune  di  Borgofranco  d'Ivrea - situazione di rischio sulla
frana in localita' Baio Dora;
  Atteso che con la suddetta nota n. 7409 del  9  agosto  1994  della
regione  Piemonte si richiede, altresi', allo scopo di poter eseguire
gli  interventi  richiesti,  ancor  prima,  come  gia'   detto,   del
verificarsi  delle  imminenti  precipitazioni  stagionali,  che  tali
interventi vengano dichiarati  di  pubblica  incolumita'  urgenti  ed
indifferibili,  e  di  poter  derogare  alle  disposizioni di seguito
indicate:
   regio decreto n. 523/1904 "testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse  categorie",  per  quanto
riguarda le procedure connesse all'asportazione dei materiali litoidi
dai  corsi  d'acqua di competenza regionale consentendo lo stoccaggio
dei materiali estratti dagli  alvei  per  motivazioni  idrauliche  in
luogo  diverso  da  quelli  demaniali, fermi restando gli obblighi di
legge sui canoni;
   legge  n.  183/1989  "Norme  per  il  riassetto  organizzativo   e
funzionale  della  difesa  del  suolo", limitatamente alle competenze
dell'autorita'  di  bacino  per  il  Po  in  merito  alle   direttive
riguardanti l'estrazione di materiali dai corsi d'acqua;
   legge  n.  431/1985  "Conversione  in  legge con modificazioni del
decreto-legge n. 312/1985 recante disposizioni urgenti per la  tutela
delle  zone  di  particolare interesse ambientale", con riferimento a
quanto stabilito dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
616/1977  all'art. 82 "Beni ambientali", in merito all'autorizzazione
dell'intervento con decreto della giunta regionale;
   legge  regionale  n.  54/1975  "Interverti regionali in materia di
sistemazione di bacini montani,  opere  idrauliche  forestali,  opere
idrauliche  di  competenza  regionale",  limitatamente  alle norme di
programmazione;
   legge regionale n. 18/1984 "Legge generale in materia di  opere  e
lavori pubblici", limitatamente alle norme di programmazione;
   legge  regionale  n.  20/1989  "Norme in materia di tutela di beni
culturali ambientali e paesistici";
   legge regionale n. 45/1989 "Nuove  norme  per  gli  interventi  da
eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
  Considerato che le situazioni prospettate presentano effettivamente
una  grave  minaccia  per l'integrita' fisica di persone o cose e che
pertanto sussiste l'urgenza, rappresentata dalla predetta regione, di
intervenire allo  scopo  di  evitare  situazioni  di  pericolo  o  di
maggiori danni;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria
norma  ed  in particolare alle disposizioni sopraindicate, nonche' al
decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed al regio decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Allo  scopo  di evitare piu' gravi e maggiori danni a persone o
cose, il presidente della regione Piemonte e' autorizzato a  compiere
tutte  le  opere  e gli interventi urgenti e necessari nelle seguenti
localita':
   comune di Groscavallo - situazione di rischio a monte e a valle di
Forno Alpi Graie;
   Valle Soana - situazione di generale  dissesto  idrogeologico  del
torrente Soana;
   comune  di  Novalesa - situazione di dissesto dei rii Mardarello e
Claretto;
   comune di Borgofranco d'Ivrea - situazione di rischio sulla  frana
in localita' Baio Dora.
  2.  I  lavori da eseguirsi nelle suddette localita' sono dichiarati
di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.